Richiesta del bonus sociale elettrico in presenza di apparecchiature medico terapeutiche per il mantenimento in vita

Servizio attivo

Il bonus elettrico per disagio fisico riduce la spesa per la fornitura di energia elettrica dei nuclei familiari in cui un componente utilizza apparecchiature elettromedicali necessarie per il mantenimento in vita. È riconosciuto su domanda, senza ISEE.

A chi è rivolto

Il servizio è rivolto all’intestatario del contratto di fornitura di energia elettrica per uso domestico presso il quale vive, ed è installata l’apparecchiatura, una persona in gravi condizioni di salute: l’intestatario stesso oppure un componente del suo nucleo familiare convivente.
È necessario che la persona in gravi condizioni di salute utilizzi apparecchiature medico-terapeutiche:

  • necessarie per il mantenimento in vita;
  • alimentate ad energia elettrica;
  • comprese nell’elenco di cui all’Allegato A al decreto del Ministero della salute 13 gennaio 2011.

La sussistenza di tali condizioni deve risultare da apposita certificazione rilasciata dall’azienda sanitaria competente per territorio.

Descrizione

Il bonus sociale elettrico per disagio fisico è un’agevolazione che riduce la spesa per l’energia elettrica delle famiglie in cui vive una persona in gravi condizioni di salute che deve utilizzare apparecchiature elettromedicali necessarie per il mantenimento in vita.

Le apparecchiature che danno diritto al bonus sono quelle individuate nell’Allegato A al decreto del Ministero della salute 13 gennaio 2011. Sono compresi anche gli apparecchi ausiliari indispensabili a garantirne il funzionamento in assenza di alimentazione di rete, come i gruppi di continuità.

Le modalità applicative sono contenute nell’Allegato D alla deliberazione ARERA 23 febbraio 2021, 63/2021/R/com, e successive modificazioni e integrazioni.
Il bonus è applicato direttamente sulla bolletta elettrica.

Il bonus per disagio fisico è riconosciuto solo su domanda. La domanda deve essere presentata al Comune di residenza dell’intestatario della fornitura oppure a un CAF o altro soggetto eventualmente individuato dal Comune.
La pratica viene gestita tramite il sistema SGAte (Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche). Il cittadino può accedere a SGAte con SPID anche per verificare lo stato della pratica.
Non è necessario presentare l’ISEE: il bonus è riconosciuto indipendentemente dal reddito ed è cumulabile con il bonus elettrico per disagio economico, se sono presenti i relativi requisiti.
Per ottenere il bonus è necessaria la specifica certificazione sanitaria prevista per questa agevolazione. 

Come fare

Per richiedere il bonus è possibile provvedere attraverso una delle seguenti modalità:

  • A mezzo PEC: la richiesta deve essere effettuata con l'invio dell'apposito modello, opportunamente compilato e firmato digitalmente all'indirizzo protocollo@pec.comune.sedini.ss.it;
  • Presso il Municipio: il richiedente può fare richiesta attraverso la presentazione di un’apposita domanda, all' ufficio Via La Rampa, 20 - 07035 Sedini (SS) del Comune. In caso di richiesta per conto terzi, deve essere presentata apposita richiesta scritta, accompagnata da fotocopia del documento di identità del richiedente.
  • CAF o altro soggetto eventualmente abilitato dal Comune alla raccolta delle domande.

La domanda può essere presentata, per conto dell’intestatario della fornitura che figura come richiedente, anche da un’altra persona appositamente delegata. In questo caso deve essere compilato l’“Allegato D – Delega”, predisposto da ARERA e disponibile sul sito dell’Autorità e sul portale SGAte, allegando copia del documento di identità del delegante.
Se la domanda è presentata da un soggetto legalmente autorizzato a rappresentare il richiedente, deve essere allegata la documentazione che attesta il relativo potere di rappresentanza.
 

Cosa serve

Per presentare la domanda servono:

  • il “Modulo B – Disagio fisico”, predisposto da ARERA e disponibile sul sito dell’Autorità, compilato e sottoscritto;
  • un documento di identità in corso di validità e il codice fiscale del richiedente;
  • se la persona in gravi condizioni di salute è diversa dal richiedente, anche il suo codice fiscale e, quando richiesto, il relativo documento di identità;
  • la certificazione sanitaria, rilasciata dall’azienda sanitaria competente per territorio (ASL, ASST, AUSL, ATS, ASUR, APSS o altra denominazione prevista dalla Regione), utilizzando il fac-simile “Allegato ASL” disponibile da ARERA

La certificazione sanitaria deve indicare:

  • la grave condizione di salute;
  • la necessità di utilizzare apparecchiature elettromedicali per il mantenimento in vita;
  • il tipo di apparecchiatura utilizzata e le ore di utilizzo giornaliero;
  • l’indirizzo presso il quale l’apparecchiatura è installata;
  • la data di inizio dell’utilizzo.

Servono inoltre alcune informazioni reperibili nella bolletta o nel contratto di fornitura:

  • il codice POD, cioè il codice che identifica il punto di prelievo dell’energia elettrica. Inizia con la sigla “IT” e non cambia in caso di cambio del venditore;
  • la potenza impegnata o disponibile della fornitura.


 

Cosa si ottiene

Il bonus sociale elettrico per disagio fisico viene riconosciuto come sconto direttamente sulla bolletta dell’energia elettrica.
L’importo è stabilito annualmente da ARERA e varia in base alla potenza contrattuale, al tipo di apparecchiature utilizzate e alle ore di utilizzo giornaliero, secondo tre livelli di consumo aggiuntivo:

  • livello minimo: consumo aggiuntivo fino a 600 kWh/anno;
  • livello medio: consumo aggiuntivo compreso tra 600 e 1.200 kWh/anno;
  • livello massimo: consumo aggiuntivo superiore a 1.200 kWh/anno.

Gli importi sono aggiornati annualmente da ARERA. Per l’anno 2026 sono quelli stabiliti dalla deliberazione ARERA 30 dicembre 2025, 588/2025/R/com.
Se la certificazione sanitaria non indica le apparecchiature utilizzate o le ore di utilizzo giornaliero, viene attribuito il livello minimo.

Tempi e scadenze

La domanda può essere presentata in qualsiasi momento dell’anno e non ha una scadenza.
Il Comune riceve la domanda, verifica i dati di propria competenza e trasmette le informazioni al sistema di gestione delle agevolazioni. Il bonus viene poi applicato in bolletta dal venditore, dopo le verifiche dell’impresa distributrice.
Di norma, il bonus decorre dal primo giorno del secondo mese successivo alla trasmissione dei dati da parte del Comune.
Lo stato della pratica può essere verificato attraverso i canali messi a disposizione dal Comune o dal CAF e, ove disponibile, tramite SGAte con SPID. Il riconoscimento del bonus risulta anche dalla bolletta.
Il bonus continua a essere riconosciuto finché permane la necessità di utilizzare le apparecchiature elettromedicali per il mantenimento in vita.
Non è necessario presentare ogni anno una nuova domanda.

Costi

La presentazione della domanda è gratuita e non comporta oneri a carico del richiedente. Il bonus è erogato mediante sconto in bolletta e non richiede alcun pagamento da parte del beneficiario.

Accedi al servizio

Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.

Vincoli

  • la fornitura di energia elettrica deve essere per uso domestico e riferita all’abitazione nella quale è installata e utilizzata l’apparecchiatura elettromedicale;
  • il bonus è riconosciuto per un solo punto di prelievo;
  • se cessa l’utilizzo delle apparecchiature, occorre comunicarlo al venditore di energia elettrica, che informerà l’impresa distributrice;
  • se cambiano le apparecchiature utilizzate o le ore di utilizzo giornaliero in modo da determinare un diverso importo del bonus, deve essere presentata una domanda di variazione;
  • se la persona in gravi condizioni di salute cambia abitazione e le apparecchiature vengono collegate a un diverso punto di prelievo (POD), deve essere presentata la variazione di localizzazione;
  • il cambio del venditore di energia elettrica non interrompe il bonus;
  • se il contratto di fornitura viene intestato a una persona che non convive con il soggetto in gravi condizioni di salute, il bonus cessa.
     

Casi particolari

  • Cumulo con il bonus per disagio economico: il bonus per disagio fisico è cumulabile con il bonus elettrico per disagio economico, riconosciuto in via automatica in presenza dei relativi requisiti; 
  • Apparecchi ausiliari: l’agevolazione si applica anche agli apparecchi indispensabili al funzionamento delle apparecchiature medico-terapeutiche in assenza di alimentazione di rete, quali i gruppi di continuità (art. 1, comma 2, del decreto del Ministero della salute 13 gennaio 2011);
  • Domanda presentata per conto di terzi: è ammessa la presentazione da parte di un soggetto delegato o legittimato a rappresentare l’interessato, con allegazione della delega o del titolo di rappresentanza e del documento di identità del delegante.
     

Ulteriori informazioni

Tutela del richiedente: in caso di mancata erogazione del bonus o di contestazioni sull’importo riconosciuto, il beneficiario può presentare un reclamo scritto al proprio venditore di energia elettrica. Se la risposta non è soddisfacente o non arriva nei termini previsti, può rivolgersi allo Sportello per il consumatore Energia e Ambiente e, nei casi previsti, attivare il Servizio Conciliazione di ARERA. La disciplina di riferimento è contenuta nella deliberazione ARERA 209/2016/E/com e successive modificazioni e integrazioni. Il tentativo di conciliazione costituisce, nei casi previsti dalla normativa di settore, condizione per poter successivamente rivolgersi al giudice.
Trattamento dei dati personali: i dati raccolti, compresi quelli relativi alla salute, sono trattati esclusivamente per gestire la domanda di agevolazione, nel rispetto degli artt. 6 e 9 del Regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. L’Ente che riceve la domanda è titolare del trattamento per le attività di propria competenza.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Ufficio Servizi Sociali

Via La Rampa, 07035 Sedini SS, Italia

Email: ssociali@comune.sedini.ss.it

Pagina aggiornata il 28/09/2026

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