Il bonus sociale elettrico per disagio fisico è un’agevolazione che riduce la spesa per l’energia elettrica delle famiglie in cui vive una persona in gravi condizioni di salute che deve utilizzare apparecchiature elettromedicali necessarie per il mantenimento in vita.
Le apparecchiature che danno diritto al bonus sono quelle individuate nell’Allegato A al decreto del Ministero della salute 13 gennaio 2011. Sono compresi anche gli apparecchi ausiliari indispensabili a garantirne il funzionamento in assenza di alimentazione di rete, come i gruppi di continuità.
Le modalità applicative sono contenute nell’Allegato D alla deliberazione ARERA 23 febbraio 2021, 63/2021/R/com, e successive modificazioni e integrazioni.
Il bonus è applicato direttamente sulla bolletta elettrica.
Il bonus per disagio fisico è riconosciuto solo su domanda. La domanda deve essere presentata al Comune di residenza dell’intestatario della fornitura oppure a un CAF o altro soggetto eventualmente individuato dal Comune.
La pratica viene gestita tramite il sistema SGAte (Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche). Il cittadino può accedere a SGAte con SPID anche per verificare lo stato della pratica.
Non è necessario presentare l’ISEE: il bonus è riconosciuto indipendentemente dal reddito ed è cumulabile con il bonus elettrico per disagio economico, se sono presenti i relativi requisiti.
Per ottenere il bonus è necessaria la specifica certificazione sanitaria prevista per questa agevolazione.