Presentare domanda per richiedere l'assegno di maternità

Servizio attivo

L’assegno di maternità di base, detto anche «assegno di maternità dei Comuni», è una prestazione assistenziale concessa dal Comune di residenza ed erogata dall’INPS (art. 74 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151).

A chi è rivolto

Il diritto all’assegno, nei casi di parto, di affidamento preadottivo o di adozione senza affidamento, spetta alle madri residenti nel Comune che non beneficiano di alcun trattamento economico di maternità, ovvero che percepiscono un trattamento di importo inferiore a quello dell’assegno (in tale ipotesi spetta la sola quota differenziale).
Ai sensi dell’art. 74, comma 1, del d.lgs. n. 151/2001 e delle successive modifiche, l’assegno spetta a:

  • cittadine italiane;
  • cittadine di uno Stato membro dell’Unione europea e loro familiari titolari di carta di soggiorno ai sensi degli artt. 10 e 17 del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30;
  • cittadine di Paesi terzi titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (art. 9 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
  • cittadine di Paesi terzi equiparate alle cittadine italiane ai sensi dell’art. 41 del d.lgs. n. 286/1998, anche in forza della sentenza della Corte costituzionale 4 marzo 2022, n. 54, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disciplina nella parte in cui subordinava il beneficio al possesso del permesso per soggiornanti di lungo periodo (INPS, messaggio 7 aprile 2022, n. 1562);
  • titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria (art. 27 del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251; art. 13 della legge 6 agosto 2013, n. 97).

L’assegno spetta entro i limiti di reddito determinati sulla base dell’ISEE per le prestazioni agevolate rivolte a minorenni, calcolato ai sensi del d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.
Per la verifica del titolo di soggiorno utile alla concessione del beneficio è possibile rivolgersi all’ufficio competente del Comune di residenza.

Descrizione

L’assegno di maternità di base è la prestazione economica prevista dall’art. 74 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), originariamente istituita dall’art. 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
La titolarità del provvedimento di concessione è del Comune di residenza, mentre l’erogazione è effettuata dall’INPS sulla base dei dati trasmessi dal Comune (art. 74, comma 8, d.lgs. n. 151/2001).
L’assegno spetta per ogni figlio nato, per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, alle madri che non beneficiano di alcuna indennità di maternità; qualora il trattamento di maternità percepito risulti inferiore all’importo dell’assegno, può essere richiesta la sola quota differenziale (art. 74, commi 1 e 6, d.lgs. n. 151/2001).
L’assegno di maternità di base non va confuso con l’assegno di maternità dello Stato di cui all’art. 75 del d.lgs. n. 151/2001, che è concesso ed erogato direttamente dall’INPS in favore delle lavoratrici con rapporti di lavoro atipici e discontinui.
Il beneficio è subordinato al possesso di un ISEE non superiore alla soglia annualmente rivalutata. Importo dell’assegno e soglia ISEE sono aggiornati al 1° gennaio di ogni anno sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (art. 74, comma 7, d.lgs. n. 151/2001) e sono resi noti con circolare annuale dell’INPS.
 

Come fare

La domanda può essere presentata nelle seguenti modalità:

  • Procedure online: la richiesta deve essere trasmessa digitalmente mediante l'apposita procedura guidata online cliccando il pulsante "Richiedi il servizio". 
  • A mezzo PEC: la richiesta deve essere effettuata con l'invio dell'apposito modello, opportunamente compilato e firmato digitalmente, all'indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.sedini.ss.it
  • Presso il Municipio: la richiesta deve essere presentata presso la sede comunale in Via La Rampa, 20 - 07035 Sedini (SS)

Cosa serve

  • Per la procedura online: SPID (Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale), o Carta identità elettronica (CIE).
  • Per procedura tramite PEC/Sportello/Invio tramite posta:
    • Documento di identità in corso di validità del richiedente o permesso di soggiorno CE di lungo periodo, se cittadino extracomunitario;
  • DID, la dichiarazione di disponibilità al lavoro, dove la mamma risulta disoccupata o inoccupata;
  • certificato di nascita del Comune di residenza del bambino;
  • modello ISEE in corso di validità con dichiarazione DSU, attestazione ISEE e prospetto calcolo maternità;
  • attestazione della Banca o delle Poste Italiane contenente il codice IBAN, dove accreditare l’importo dell’assegno;
  • nei casi di adozione o di affidamento preadottivo, gli estremi del provvedimento dell’autorità giudiziaria e la data di effettivo ingresso del minore in famiglia;
  • dichiarazione sostitutiva relativa alla mancata fruizione di altro trattamento economico di maternità ovvero all’importo del trattamento percepito, ai fini della quota differenziale.
     

Procedure collegate

Ad elaborare i dati del richiedente sono gli uffici Comunali. Per controllare lo stato di avanzamento della pratica, è possibile recarsi sul servizio online dell’INPS “fascicolo previdenziale del cittadino” ed inserire il codice fiscale del richiedente.

Per verificare lo stato di pagamento poi basterà andare nella sezione “prestazioni e pagamenti”, in corrispondenza della categoria “prestazioni sociali”. Nella sezione prestazioni in pagamento, si potrà visualizzare l’importo pagato dell’assegno di maternità e la data di pagamento.

Cosa si ottiene

Si tratta di una prestazione assistenziale corrisposta in unica soluzione, pari a cinque mensilità dell’importo mensile vigente nell’anno in cui si è verificato l’evento.

L’importo dell’assegno e il valore ISEE di riferimento sono rivalutati al 1° gennaio di ogni anno sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (art. 74, comma 7, d.lgs. n. 151/2001) e sono resi noti con circolare annuale dell’INPS.

Per gli eventi verificatisi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 l’importo mensile è pari a 413,10 euro per cinque mensilità, per un totale di 2.065,50 euro; il valore ISEE da non superare è pari a 20.668,26 euro (INPS, circolare 11 febbraio 2026, n. 16).

L’assegno è erogato dall’INPS mediante accredito sul conto indicato dalla richiedente.

Tempi e scadenze

La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla nascita del figlio ovvero dalla data di effettivo ingresso in famiglia del minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento.
Il procedimento di concessione si conclude entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento dell’istanza, salvo il diverso termine stabilito dal regolamento dell’Ente (art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241).
Il pagamento è effettuato dall’INPS successivamente alla trasmissione dei dati da parte del Comune (art. 74, comma 8, d.lgs. n. 151/2001).

Costi

Il servizio è gratuito per il cittadino.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà sono esenti dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 del d.P.R. n. 445/2000.

Accedi al servizio

Puoi accedere al servizio Presentare domanda per richiedere l'assegno di maternità direttamente online tramite il pulsante "Richiedi il servizio online" .

Vincoli

  • la richiedente non deve beneficiare di alcun trattamento economico di maternità; se il trattamento percepito è di importo inferiore a quello dell’assegno, spetta la sola quota differenziale (art. 74, commi 1 e 6, d.lgs. n. 151/2001);
  • l’assegno di maternità di base non è cumulabile per l’intero con l’assegno di maternità dello Stato di cui all’art. 75 del d.lgs. n. 151/2001: concessa una delle due prestazioni, l’altra può spettare unicamente per l’eventuale differenza;
  • l’assegno è compatibile con l’Assegno unico e universale per i figli a carico di cui al d.lgs. 21 dicembre 2021, n. 230, che non ha abrogato l’art. 74 del d.lgs. n. 151/2001;
  • il valore ISEE del nucleo familiare non deve superare la soglia annualmente rivalutata;
  • la richiedente deve essere residente nel Comune e in possesso di uno dei titoli indicati nella sezione «A chi è rivolto» alla data dell’evento.

Casi particolari

Quota differenziale. Le lavoratrici che godono di forme di tutela economica della maternità di importo inferiore a quello dell’assegno possono presentare al Comune richiesta per la concessione della sola quota differenziale (art. 74, comma 6, d.lgs. n. 151/2001).
Adozione e affidamento preadottivo. Il termine di sei mesi decorre dalla data di effettivo ingresso del minore in famiglia. L’affidamento familiare non preadottivo non dà titolo all’assegno, non essendo compreso tra le fattispecie indicate dall’art. 74, comma 1, del d.lgs. n. 151/2001.
Iscrizione anagrafica dei nuovi nati. Il Comune provvede a informare gli interessati, invitandoli a certificare il possesso dei requisiti all’atto dell’iscrizione all’anagrafe comunale dei nuovi nati (art. 74, comma 3, d.lgs. n. 151/2001).
 

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Ufficio Servizi Sociali

Via La Rampa, 07035 Sedini SS, Italia

Email: ssociali@comune.sedini.ss.it

Pagina aggiornata il 28/09/2026

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