Richiedere contributo per l'accesso in strutture residenziali (RSA)

Servizio attivo

Contributo comunale a integrazione della retta di accoglienza in struttura residenziale per persone non autosufficienti, commisurato alla retta applicata dalla struttura e alla condizione economica attestata dall’ISEE sociosanitario residenziale.

A chi è rivolto

Il servizio è rivolto a:

  • persone anziane non autosufficienti, ovvero persone non anziane affette da patologie assimilabili a quelle degli anziani non autosufficienti;    
  • residenti nel Comune anteriormente al ricovero, ai sensi dell’art. 6, comma 4, della legge n. 328/2000;
  • ospitate, o da ospitare, presso struttura residenziale autorizzata e, ove previsto, accreditata;
  • in possesso dell’esito della valutazione multidimensionale effettuata dall’unità di valutazione multidimensionale (UVM) operante nell’ambito dei punti unici di accesso, secondo il d.lgs. 15 marzo 2024, n. 29;
  • in possesso di attestazione ISEE sociosanitario residenziale (art. 6, comma 3, DPCM n. 159/2013) in corso di validità, entro le soglie stabilite dal regolamento dell’Ente.

Ai sensi dell’art. 2 della legge n. 328/2000 accedono alle prestazioni i cittadini italiani, i cittadini degli Stati appartenenti all’Unione europea e i loro familiari, nonché gli stranieri individuati ai sensi dell’art. 41 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

Descrizione

Il Comune, nell’ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, concorre al pagamento della retta di accoglienza in struttura residenziale in favore delle persone non autosufficienti che non dispongono di risorse economiche sufficienti a sostenerne integralmente il costo.
L’intervento trova fondamento nell’art. 6, comma 4, della legge n. 328/2000, ai sensi del quale, per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il Comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all’eventuale integrazione economica.
Nelle prestazioni sociosanitarie residenziali il costo è ripartito secondo l’art. 3-septies del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, il DPCM 14 febbraio 2001 e l’art. 30 del DPCM 12 gennaio 2017: i trattamenti estensivi di cura e recupero funzionale sono a carico del Servizio sanitario nazionale, mentre i trattamenti di lungoassistenza, recupero e mantenimento funzionale sono a carico del Servizio sanitario nazionale per una quota pari al 50 per cento della tariffa giornaliera. La quota residua (quota sociale o alberghiera) è a carico dell’assistito e, ove le sue risorse risultino insufficienti, del Comune di residenza.
La condizione economica del richiedente è valutata mediante l’ISEE per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo, calcolato ai sensi dell’art. 6, comma 3, del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159.
La misura del contributo, le soglie di accesso e i criteri di compartecipazione al costo sono stabiliti dal regolamento dell’Ente in materia di servizi sociali e di compartecipazione al costo delle prestazioni.
 

Come fare

La domanda può essere presentata nelle seguenti modalità:

  • Procedure online: la richiesta deve essere trasmessa digitalmente mediante l'apposita procedura guidata online cliccando il pulsante "Richiedi il servizio". 
  • A mezzo PEC: la richiesta deve essere effettuata con l'invio dell'apposito modello, opportunamente compilato e firmato digitalmente, all'indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.sedini.ss.it
  • Presso il Municipio: la richiesta deve essere presentata presso la sede comunale in Via La Rampa, 20 - 07035 Sedini (SS)

Cosa serve

  • copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nei casi in cui l’istanza non sia sottoscritta digitalmente o presentata previa identificazione informatica;
  • attestazione ISEE sociosanitario per prestazioni residenziali in corso di validità (artt. 6, comma 3, 9 e 10 del DPCM n. 159/2013);
  • esito della valutazione multidimensionale dell’UVM;
  • documentazione attestante la retta applicata dalla struttura residenziale e la data di accoglienza;
  • dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000;
  • indicazione delle coordinate bancarie (IBAN) per l’eventuale accredito, ove il contributo non sia liquidato direttamente alla struttura.

Cosa si ottiene

Provvedimento espresso di accoglimento o di diniego dell’istanza.
In caso di accoglimento, il richiedente ottiene un contributo economico a integrazione della retta di accoglienza, determinato in base alla retta applicata dalla struttura e alla condizione economica attestata dall’ISEE sociosanitario residenziale, secondo i criteri e nella misura previsti dal regolamento dell’Ente. Il contributo è liquidato con le modalità stabilite dal medesimo regolamento, anche mediante versamento diretto alla struttura residenziale.

Tempi e scadenze

Il procedimento si conclude con provvedimento espresso entro il termine fissato dal regolamento dell’Ente ai sensi dell’art. 2, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. In mancanza di un termine diverso stabilito dall’Ente, il procedimento si conclude entro 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal ricevimento dell’istanza, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge n. 241/1990.
Il termine può essere sospeso, per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni, per l’acquisizione di informazioni o certificazioni non già in possesso dell’amministrazione, ai sensi dell’art. 2, comma 7, della legge n. 241/1990.
Prima dell’adozione di un provvedimento negativo è comunicata all’istante la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, con termine di dieci giorni per presentare osservazioni e documenti, ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990..

Costi

La presentazione dell’istanza non comporta il pagamento di diritti di segreteria né di altri oneri a favore del Comune.
Imposta di bollo: l’istanza è esente qualora ricorra una delle ipotesi di esenzione previste dalla Tabella - Allegato B al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, relative agli atti e documenti in materia di assistenza; in mancanza di causa di esenzione applicabile, si applica l’imposta di € 16,00 ai sensi dell’art. 3 della Tariffa, parte prima, allegata al medesimo d.P.R.
Resta ferma la compartecipazione al costo della prestazione a carico dell’assistito nella misura stabilita dal regolamento dell’Ente

Accedi al servizio

Puoi accedere al servizio Richiedere contributo per l'accesso in strutture residenziali (RSA) direttamente online tramite il pulsante "Richiedi il servizio online" .

Vincoli

  • residenza nel Comune anteriormente al ricovero in struttura residenziale (art. 6, comma 4, legge n. 328/2000);    
  • accoglienza presso struttura residenziale autorizzata e, ove previsto, accreditata;
  • esito favorevole della valutazione multidimensionale dell’UVM;
  • attestazione ISEE sociosanitario residenziale in corso di validità e rientrante nelle soglie stabilite dal regolamento dell’Ente;
  • obbligo di comunicare tempestivamente ogni variazione della condizione economica, anagrafica o assistenziale rilevante ai fini del contributo;
  • il contributo è concesso nei limiti delle risorse stanziate nel bilancio dell’Ente e secondo i criteri di priorità eventualmente previsti dal regolamento;
  • le dichiarazioni sono soggette a controllo ai sensi dell’art. 71 del d.P.R. n. 445/2000 e dell’art. 11 del DPCM n. 159/2013; in caso di dichiarazioni non veritiere si applicano la decadenza dai benefici e le sanzioni penali di cui agli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000.
     

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Ufficio Servizi Sociali

Via La Rampa, 07035 Sedini SS, Italia

Email: ssociali@comune.sedini.ss.it

Pagina aggiornata il 28/09/2026

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