Il Comune, nell’ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, concorre al pagamento della retta di accoglienza in struttura residenziale in favore delle persone non autosufficienti che non dispongono di risorse economiche sufficienti a sostenerne integralmente il costo.
L’intervento trova fondamento nell’art. 6, comma 4, della legge n. 328/2000, ai sensi del quale, per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il Comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all’eventuale integrazione economica.
Nelle prestazioni sociosanitarie residenziali il costo è ripartito secondo l’art. 3-septies del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, il DPCM 14 febbraio 2001 e l’art. 30 del DPCM 12 gennaio 2017: i trattamenti estensivi di cura e recupero funzionale sono a carico del Servizio sanitario nazionale, mentre i trattamenti di lungoassistenza, recupero e mantenimento funzionale sono a carico del Servizio sanitario nazionale per una quota pari al 50 per cento della tariffa giornaliera. La quota residua (quota sociale o alberghiera) è a carico dell’assistito e, ove le sue risorse risultino insufficienti, del Comune di residenza.
La condizione economica del richiedente è valutata mediante l’ISEE per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo, calcolato ai sensi dell’art. 6, comma 3, del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159.
La misura del contributo, le soglie di accesso e i criteri di compartecipazione al costo sono stabiliti dal regolamento dell’Ente in materia di servizi sociali e di compartecipazione al costo delle prestazioni.